Poiché la cartella clinica è il diario del decorso della malattia e di altri fatti clinici rilevanti, i fatti debbono essere annotati contestualmente al loro verificarsi.
Un ritardo nella compilazione oppure la mancata compilazione della cartella clinica si può configurare come una omissione di atti di ufficio (art.328 cp), mentre una sua compilazione non veritiera come falso ideologico (art. 479 cp) e una sua correzione postuma come un falso materiale (artt. 476 - 493): ciascuna annotazione presenta, singolarmente, autonomo valore documentale definitivo che si realizza nel momento stesso in cui vengono trascritte e qualsiasi successiva alterazione, apportata durante la progressiva formazione del complesso documento, costituisce falsità, ancorché il documento sia ancora nella materiale disponibilità del suo autore, in attesa di trasmissione alla Direzione sanitaria. Infatti le modifiche e le aggiunte, anche se fatte per ristabilire la verità, integrano un falso punibile perché violano le garanzie di certezza accordate agli atti pubblici. Eventuali adattamenti o completamenti tardivi debbono essere evidenziati come tali.
Ricordiamo che è punibile il falso in atto pubblico informatico (art.491/bis cp) e che il falso materiale e il falso ideologico sono ravvisabili anche quando la falsificazione, ad opera di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, avviene a mezzo di supporto informatico (Cassazione sentenza 20723 del 14 marzo/12 maggio 2003).

 

 

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